REGOLAMENTO CONCERNENTE ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI
CURATORI FALLIMENTARI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI NELLE PROCEDURE
DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
Decreto ministeriale 28 luglio 1992, n.
5701
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l art.
39, il quale
prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione
dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e 188 dello stesso decreto;
Visto l art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell adunanza generale del 25 giugno 1992;
Ritenuto che, mentre non sussiste ragione alcuna per non recepire la prima indicazione contenuta nel
parere del Consiglio di Stato, in ordine all opportunità di contenere le misure percentuali dei compensi
applicabili agli scaglioni di più altro importo, non sembra che si possa, invece, aderire alla seconda effettuata, peraltro, dall autorità consultiva in termini tali da in inficiare la positività complessiva del parere
reso - concernente una possibile riduzione percentuale dei compensi, rispetto alle misure tabellari, per i casi
di chiusura del fallimento con concordato (art.
2, comma 2, del regolamento).
La norma sindacata, invero, è
la fedele riproduzione di quella contenuta, con pari estremi, nel decreto ministeriale 17 aprile 1987 - recante
"Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento e determinazione dei compensi nelle
procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata", attualmente in vigore - la quale per
anni è stata oggetto di positiva applicazione, senza che nei riguardi della stessa siano state mosse censure
o critiche, quale adeguato strumento di determinazione del compenso dei curatori per la particolare opera
professionale prestata.
Inoltre, la presenza, nell ambito della stessa disposizione, di un meccanismo di
contenimento della liquidazione complessiva del compenso, per il caso della chiusura del fallimento del
concordato, che in ogni caso non deve superare le misure tabellari applicabili in via ordinaria, appare
sufficiente strumento di parametrazione del compenso rispetto all attività in concreto prestata dai soggetti
interessati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell art.
17, comma 3, della citata
legge n.
400 del 1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo 1.
1.
Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell art.
39 del regio decreto 16
marzo 1942, n.
267, tenendo conto dell opera prestata, dei risultati ottenuti, dell importanza del fallimento,
nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una
percentuale sull ammontare dell attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l attivo non superi i 20 milioni di lire;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;
c) dall 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;
d) dal 7% all 8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;
f)dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.
000 milioni di lire;
g) sino all 1,80% sulle somme eccedenti i 1.
000 milioni fino a 3.
000 milioni di lire;
h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.
000 milioni di lire.
2.
Al curatore è inoltre corrisposto, sull ammontare del passivo del fallimento, un compenso
supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti
tale cifra.
Articolo 2.
1.
Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso
è liquidato con i criteri indicati nell art.
1, tenuto conto dell opera prestata.
2.
Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in
proporzione dell opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull ammontare
1
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
54 del 6 Marzo 1993
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